Art. 2
LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487
In vigore dal 14 ott 1938
La vendita all'ingrosso dei prodotti della pesca, secondo le presenti norme, fatta eccezione, ove occorra, di quanto concerne la costruzione degli impianti e la istituzione dei servizi di cassa, può essere organizzata anche nei centri litoranei rispetto ai quali non ricorrano le condizioni stabilite dall'. In tali centri l'iniziativa di disciplinare le vendite all'ingrosso può essere presa, oltrechè dai Comuni, anche dalle locali Organizzazioni dei produttori, in base ad accordi con l'Autorità comunale.
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