Art. 17
LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487
In vigore dal 14 ott 1938
All'atto dell'applicazione da parte dei Comuni delle norme della presente legge i commissionari decadono dai posti loro conferiti dalle rispettive Autorità comunali.
Ove sorga la necessità, da parte dei rispettivi Comuni, di limitare il numero dei mandatari, dovrà darsi la preferenza, a chi abbia conseguito maggior numero di mandati e per maggiore entità di merci; a parità di condizioni la preferenza, sarà data a chi abbia svolto una maggiore attività nel campo del collocamento dei prodotti della pesca.
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