Art. 47
In vigore dal 29 gen 1929
È in facoltà dell'autorità competente a provvedere sulla domanda di oblazione di prescrivere che l'istante depositi, a titolo di garenzia, una somma da determinarsi dalla stessa autorità in misura non superiore alla metà tra il minimo ed il massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.
Qualora l'istante non esegua il deposito nel termine all'uopo stabilito, la domanda è respinta.
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