Art. 30

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 13 nov 1918
I posti conservati ad personam nella tabella transitoria annessa alla presente legge restano soppressi al momento in cui i rispettivi titolari cesseranno dal coprirli. I professori titolari che nell'applicazione della presente legge si troveranno a dover occupare posti di incaricato o di aggiunto, conserveranno ad personam il titolo di professore titolare. Entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge cesserà di far carico al bilancio dello Stato la spesa per il personale dei convitti annessi ai conservatori di musica di Palermo e Parma (tabella transitoria). L'economia che si verificherà nei bilanci degli anzidetti conservatori in seguito alla soppressione dei convitti andrà a beneficio delle dotazioni dei rispettivi Istituti per le spese di materiale. Sarà però fatto obbligo al Governo di istituire nei bilanci dei conservatori di musica di Palermo e Parma delle borse di studio, non più di venti, da godersi anche nei convitti nazionali secondo norme da stabilirsi per regolamento.(1)(9) Il personale di ruolo addetto ai convitti presso i Conservatori di musica di Palermo e Parma in servizio all'atto della pubblicazione di questa legge, descritto nell'annessa tabella transitoria, potrà essere mantenuto in ufficio non oltre un biennio dalla pubblicazione medesima. Cessando dall'ufficio, al personale anzidetto saranno applicate le disposizioni degli del testo unico della legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, numero 693, riferibili alla disponibilità per soppressione di ufficio. È però data facoltà al ministro di assumere senza concorso nei posti equiparati per grado del ruolo del personale dei convitti nazionali e dei RR. istituti di educazione femminile, quei funzionari dei soppressi convitti che non possiedano i requisiti per essere collocati a riposo.
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