Art. 22

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 25 gen 1923
L'ammonizione è data dai capi di istituti ed ha carattere di semplice avvertimento. Può anche essere data dal ministro. Della prima non si prende nota nello stato di servizio. Le altre pene sono inflitte dal ministro su parere conforme della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della Commissione permanente musicale e drammatica. Il tempo della durata della sospensione dall'ufficio non si computa per l'aumento di stipendio.
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LEGGE 6 luglio 1912, n. 734 (Art. 22 Che approva i ruoli organici degli Istituti di belle arti e di musica.) — Testo vigente | Portale Normativo