Art. 19

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 25 gen 1923
L'insegnante che sia riconosciuto inabile al servizio può esserne dispensato. La dispensa può inoltre essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio. Essa deve estere preceduta dal parere della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della sezione competente della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica e da deliberazione del Consiglio dei ministri.
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