Art. 18

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 25 gen 1923
Gli insegnanti degli istituti di bello arti e di musica, quando abbiano compiuto il 70° anno di età, saranno collocati a riposo. L'insegnante potrà essere collocato a riposo anche dopo 30 anni di servizio, e pur non avendo raggiunto il 70° anno di età, quando, a giudizio della III sezione del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, o della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, non sia più idoneo all'insegnamento. L'insegnante collocato a riposo potrà essere nominato professore emerito, quando abbia acquistato speciali benemerenze. (10)
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LEGGE 6 luglio 1912, n. 734 (Art. 18 Che approva i ruoli organici degli Istituti di belle arti e di musica.) — Testo vigente | Portale Normativo