Art. 18
LEGGE 6 luglio 1912, n. 734
In vigore dal 25 gen 1923
Gli insegnanti degli istituti di bello arti e di musica, quando abbiano compiuto il 70° anno di età, saranno collocati a riposo.
L'insegnante potrà essere collocato a riposo anche dopo 30 anni di servizio, e pur non avendo raggiunto il 70° anno di età, quando, a giudizio della III sezione del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, o della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, non sia più idoneo all'insegnamento.
L'insegnante collocato a riposo potrà essere nominato professore emerito, quando abbia acquistato speciali benemerenze.
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