Art. 10
LEGGE 6 luglio 1912, n. 734
In vigore dal 31 lug 1912
Il personale di servizio è nominato dal ministro dell'istruzione, sentito il parere dei capi d'Istituto.
Per essere nominato ad un posto di servizio negli Istituti di belle arti e di musica, è necessario avere non meno di 21 e non più di 30 anni di età e la licenza elementare. Possono essere nominati ad un posto di servizio, anche se sforniti della licenza elementare, i militari i quali abbiano servito con fedeltà ed onore e sappiano leggere e scrivere, ed è titolo di preferenza assoluta la campagna di guerra a cui il candidato abbia partecipato.
Per detti militari il limite di età è esteso sino a 35 anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1912-07-06;734#art-10