Art. 7

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 31 lug 1912
Il ministro potrà proporre al Re per la nomina a professore titolare od aggiunto, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere o per insegnamenti dati, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero insegnare. Pei professori degli Istituti di belle arti, sarà inteso il parere della sezione III del Consiglio superiore di antichità e belle arti; pei professori degli Istituti musicali si sentirà il parere del direttore dell'Istituto e quello della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica.
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