Art. 2
LEGGE 6 luglio 1912, n. 734
In vigore dal 31 lug 1912
Gli insegnanti negli Istituti di belle arti e di musica si distinguono in: a) titolari che presiedono alle singole scuole; b) aggiunti, che sono di aiuto ai titolari; c) incaricati di discipline speciali, sieno di ruolo o straordinari, e di classi aggiunte a quelle normali e principali.
Per i corsi liberi superiori vi saranno maestri e liberi insegnanti temporanei, compensati con semplice retribuzione.
All'insegnamento superiore dell'architettura sarà provveduto mediante scuole speciali.
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