Art. 2

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 31 lug 1912
Gli insegnanti negli Istituti di belle arti e di musica si distinguono in: a) titolari che presiedono alle singole scuole; b) aggiunti, che sono di aiuto ai titolari; c) incaricati di discipline speciali, sieno di ruolo o straordinari, e di classi aggiunte a quelle normali e principali. Per i corsi liberi superiori vi saranno maestri e liberi insegnanti temporanei, compensati con semplice retribuzione. All'insegnamento superiore dell'architettura sarà provveduto mediante scuole speciali.
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LEGGE 6 luglio 1912, n. 734 (Art. 2 Che approva i ruoli organici degli Istituti di belle arti e di musica) — Testo vigente | Portale Normativo