Art. 9
LEGGE 6 luglio 1912, n. 734
In vigore dal 31 lug 1912
Il vincitore del concorso è nominato in esperimento per due anni, dopo il qual termine, se avrà dato prova di idoneità, sarà confermato stabilmente su proposta del capo dell'Istituto.
Negli Istituti nei quali manchi l'economo-cassiere, un segretario, su proposta del capo Istituto, potrà essere incaricato anche delle funzioni di economo con una retribuzione dalle L. 200 alle L. 500 secondo l'importanza dell'ufficio.
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