Art. 16
LEGGE 6 luglio 1912, n. 734
In vigore dal 31 lug 1912
Le classi aggiunte potranno venire affidate, su proposta del capo dell'Istituto, agli insegnanti delle classi normali, semprechè vi sia compatibilità di orario; o ad incaricati temporanei e straordinari, nominati dal ministro su proposta del capo dell'Istituto. La nomina è sempre temporanea e cessa col 31 luglio di ogni anno.
Quando la supplenza è affidata all'insegnante della classe normale, l'ammontare dell'assegno non potrà superare il terzo dello stipendio del posto di ruolo; agli incaricati straordinari potrà, invece, venir corrisposto un assegno non superiore ai due terzi dello stipendio del posto di ruolo.
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