Art. 20

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 25 gen 1923
Le pene disciplinari, a cui vanno soggetti gl'insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica, sono: 1° l'ammonizione; 2° la censura; 3° la sospensione dallo stipendio fino a un mese; 4° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a due anni; 5° la revocazione; 6° la destituzione dall'ufficio, con o senza perdita del diritto a pensione ed assegni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo