Art. 20
LEGGE 6 luglio 1912, n. 734
In vigore dal 25 gen 1923
Le pene disciplinari, a cui vanno soggetti gl'insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica, sono:
1° l'ammonizione;
2° la censura;
3° la sospensione dallo stipendio fino a un mese;
4° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a due anni;
5° la revocazione;
6° la destituzione dall'ufficio, con o senza perdita del diritto a pensione ed assegni.
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