Art. 24

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 25 gen 1923
Quando la gravità dei fatti lo richieda, la sospensione può essere immediatamente ordinata dal ministro a tempo indeterminato, provvedendo a deferire subito l'insegnante alla sezione III del Consiglio superiore di belle arti o alla competente sezione della Commissione permanente musicale e drammatica. La sospensione ha luogo di diritto nei casi contemplati nel R. decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.
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LEGGE 6 luglio 1912, n. 734 (Art. 24 Che approva i ruoli organici degli Istituti di belle arti e di musica.) — Testo vigente | Portale Normativo