Art. 28

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 31 lug 1912
Nell'applicazione delle tabelle organiche A, B, C e F, cessano e vengono assorbiti gli aumenti sessennali in via di maturazione o già conseguiti. Ai professori, i quali godono, antecedentemente a questa legge, di uno stipendio di L. 4000 e di due aumenti sessennali su tale stipendio, è accordato, a titolo personale, un assegno di lire cinquecento, oltre le 5000 lire del nuovo loro stipendio normale. Gli aumenti quinquennali, però, saranno calcolati sul solo stipendio, senza tener conto degli assegni personali derivanti da sessenni precedenti o dalla concessione del comma precedente. Gli insegnanti e i funzionari che, per effetto dell'applicazione delle unite tabelle organiche soffrissero una riduzione sullo stipendio di cui godevano antecedentemente, serberanno a titolo di assegno personale valutabile anche per la liquidazione della pensione o della indennità di riposo, la differenza fra l'antico stipendio e quello loro assegnato in base alle unite tabelle. Con l'applicazione della presente legge cesserà il diritto all'uso gratuito dell'alloggio e ad altri benefizi economici sin qui goduti dai direttori dei Conservatori musicali. Qualora gli stipendi stabiliti dalle tabelle organiche annesse alla presente legge non raggiungessero, al momento della sua applicazione, la somma costituita dagli stipendi che percepiscono i direttori attualmente e dai benefizi economici derivanti dall'uso gratuito dell'alloggio e da altri ad essi inerenti, sarà corrisposta in più la somma costituente la differenza, a titolo di assegno ad personam. Tutti gli assegni ad personam conferiti in forza della presente legge sono valutabili agli effetti della pensione od indennità di riposo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo