Art. 29
LEGGE 6 luglio 1912, n. 734
In vigore dal 31 lug 1912
Nella prima applicazione di questa legge, e cioè sino a che non si sarà provveduto per tutti i posti portati dalle tabelle organiche vacanti all'atto dell'applicazione della legge, il Governo avrà facoltà di derogare dalle norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rispetto alla nomina e alla promozione del personale (comunque nominato come personale di ruolo o straordinario) in servizio all'atto della pubblicazione della presente legge. Il ministro, udito il parere delle competenti sezioni del Consiglio superiore di belle arti o della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica per il personale direttivo e insegnante e del Consiglio d'amministrazione del Ministero della pubblica istruzione per il personale amministrativo, disciplinare e di biblioteca, potrà ordinare, nell'interesse del servizio, e pei gravi e comprovati motivi non attinti soltanto alle informazioni dei capi degli Istituti, nella prima applicazione di questa legge, la dispensa o il collocamento a riposo di taluni insegnanti e funzionari od il loro trasferimento dall'uno all'altro Istituto, purchè non abbiano in quest'ultimo caso, ad avere nel nuovo ufficio uno stipendio inferiore a quello goduto fino allora.
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