Art. 34

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 31 lug 1912
Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello dell'entrata le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo