Art. 33
LEGGE 6 luglio 1912, n. 734
In vigore dal 31 lug 1912
I professori e funzionari non aventi ufficio direttivo i quali, all'atto dell'applicazione della presente legge, abbiano superato il 70° anno di età ed abbiano più di 25 anni di servizio saranno collocati a riposo.
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