Art. 31
LEGGE 6 luglio 1912, n. 734
In vigore dal 31 lug 1912
Entro il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re ha facoltà di stipulare cogli enti locali che ne facciano domanda, delle convenzioni, dirette a rendere autonomi i convitti di cui all' contribuendo da sua parte una somma fissa corrispondente:
a) alla cifra dei cespiti indemaniati con correspettivo da parte dello Stato;
b) all'ammontare delle tasse scolastiche in media pagate dai convittori nell'ultimo quinquennio;
c) all'ammontare delle borse di studio non superiori a venti, che possono essere assegnate alla regione.
Storico versioni
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