Art. 32
LEGGE 6 luglio 1912, n. 734
In vigore dal 31 lug 1912
È mantenuto come beneficio personale, in deroga alle disposizioni dell' della presente legge, il cumulo di due posti di insegnanti effettivi di ruolo negli Istituti di belle arti e musicale per quei professori che, insegnando in un medesimo Istituto, ne godano al momento della pubblicazione della presente legge, ma i benefici finanziari della presente legge si estendono a un solo posto.
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