Art. 27

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 31 lug 1912
A cominciare dall'anno scolastico 1912-913 le tasse scolastiche per gli Istituti di belle arti e di musica sono fissate secondo le tabelle D, E annesse alla presente legge. Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno fissate le norme e i criteri per la dispensa dal pagamento delle tasse a favore dei giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica, nonchè per le propine da assegnarsi agli esaminatori.
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