Art. 23
LEGGE 6 luglio 1912, n. 734
In vigore dal 25 gen 1923
Per le pene di quarto, quinto e sesto grado, la sezione III del Consiglio superiore di belle arti o la competente sezione della Commissione permanente musicale e drammatica, prima di dare parere, potrà chiedere che si proceda ad una ispezione.
In ogni caso l'incolpato sarà invitato a presentare direttamente per iscritto, o a voce, la sua difesa.
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