Art. 21
LEGGE 6 luglio 1912, n. 734
In vigore dal 25 gen 1923
Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non sieno tali da diminuire la stima per l'insegnante o che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.
Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura, per le mancanze ai doveri di ufficio che siano tali da diminuire la stima per l'insegnante o che costituiscano gravo insubordinazione e per tutte le altre più gravi mancanze che lodano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicheranno, secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei nn. 3, 4 e 5 dell'.
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