Art. 1
LEGGE 6 luglio 1912, n. 734
In vigore dal 19 feb 1916
Per gli Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Lucca, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Venezia; per le Accademie di belle arti di Carrara, di Milano, di Torino; per lo stabilimento teorico-pratico di belle arti di Massa; per la scuola di disegno in Reggio Emilia; per i Conservatori di musica di Milano, Napoli, Palermo e Parma; per l'Istituto musicale di Firenze; per il liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, in quanto concerne lo stipendio del direttore a carico dello Stato; per le scuole di recitazione di Firenze e di Roma, sono approvati i rispettivi ruoli organici del personale insegnante e il ruolo comune del personale amministrativo, disciplinare e di servizio, secondo le tabelle A, B, C, annesse alla presente legge.
COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 DICEMBRE 1915, N. 1945
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