Art. 5

LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

In vigore dal 31 lug 1912
Al concorso per i posti di professore degli Istituti, di cui all', non sono ammessi coloro che abbiano meno di 21 anni di età o abbiano superato i 40. Nel bando di concorso saranno indicati i titoli per l'ammissione e il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni della materia che debbono insegnare. Per le cattedre di lettere italiane e di storia generale è titolo necessario la laurea in lettere. Per le cattedre di architettura, a parità di merito nei concorrenti, sarà titolo di preferenza il diploma di architetto o d'ingegnere civile conseguito in una scuola di applicazione per gli ingegneri o di professore di disegno architettonico ottenuto in un Istituto di belle arti. Per le cattedre di storia dell'arte, e storia generale a parità di merito nei concorrenti, sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle RR. scuole di archeologia o di storia dell'arte medioevale o moderna. È in facoltà del ministro di coprire i posti d'insegnante di storia dell'arte nelle RR. accademie e nei RR. Istituti di belle arti, con incaricati che saranno retribuiti con assegno di lire duemilacinquecento.
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