Art. 9
LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754
In vigore dal 17 apr 1886
La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sovratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di una lira e cinquanta contesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centigrado.
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