Art. 11

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 17 apr 1886
All' della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (testo unico), è aggiunto il seguente inciso: L'applicazione del misuratore potrà essere richiesta dagli stessi fabbricanti: a) Per le distillerie a vapore; b) Per le fabbriche fornite di lambicchi a fuoco diretto, ma della capacità complessiva non inferiore a ettolitri 50; c) Per quelle che distillano vino con apparecchi a colonna quantunque a fuoco diretto.
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