Art. 14
LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754
In vigore dal 17 apr 1886
A decorrere dal 26 febbraio 1886, la restituzione della tassa per gli spiriti esportati tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, e per quelli adoperati dalle industrie come materia prima, si farà nella misura e sulla base della tassa stabilita con la presente legge.
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