Art. 18

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 17 apr 1886
Per la cicoria preparata che venga esportata all'estero, sarà concesso il disgravio della tassa nella misura del 90 per cento, nei modi e colle forme da determinarsi con regolamento che sarà approvato per decreto Reale.
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