Art. 13

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 17 apr 1886
Per le industrie le quali usano l'alcool come materia prima, sarà conceduta la restituzione della tassa nella misura di lire una e centesimi venti per grado ed ettolitro. Sull'alcool adoperato nella fabbricazione della enocianina, la tassa sarà restituita per intero.
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