Art. 10
LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754
In vigore dal 17 apr 1886
I fabbricanti di spiriti di 1ª categoria, che versino la tassa direttamente in tesoreria, potranno essere dispensati dalla cauzione prescritta dall' della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (testo unico), quando si assoggettino al deposito dello spirito prodotto in appositi magazzini che saranno considerati come locali di fabbrica e sottoposti alle prescrizioni della legge doganale pei depositi privati.
In questo caso la tassa sarà pagata a misura della estrazione dello spirito dal magazzino, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione bimestrale, che si effettua sulla indicazione del misuratore meccanico applicato agli apparecchi di prima distillazione della fabbrica.
Con decreto Reale si provvederà al conguaglio del carico del fabbricante, determinato dalle successive liquidazioni bimestrali, col registro di deposito dello spirito.
Nel caso di sospensione di lavoro delle fabbriche di 1ª categoria, i termini attualmente in vigore pel pagamento della tassa sono prorogati temporaneamente e per non oltre due mesi.
Questa concessione, sempre nei limiti della prestata cauzione, cesserà appena la fabbricazione venga riattivata.
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