Art. 6

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 17 apr 1886
Le fabbriche di zucchero indigeno saranno soggette alla tassa di lire 44,45 per ogni quintale di zucchero di seconda classe; e di lire 49,65 per ogni quintale di zucchero di prima classe prodotto.
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