Art. 3

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 17 apr 1886
Per tutti gli zuccheri immessi in dette raffinerie, qualunque ne sia la destinazione, sarà determinata la quantità di prodotto cristallizzabile con l'analisi polarimetrica, dedotte le ceneri ed il glucosio. Il coefficiente di riduzione dei gradi polarimetrici è fissato a due, tanto per le ceneri, quanto pel glucosio. Non si terrà conto delle frazioni di grado, se saranno inferiori a un decimo e nel calcolare il rendimento del greggio in zucchero cristallizzabile, sarà consentito un abbuono di uno e mezzo per calo di raffinazione.
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LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754 (Art. 3 Concernente la riduzione del prezzo del sale e relativi provvedimenti finanziari.) — Testo vigente | Portale Normativo