Art. 5
LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754
In vigore dal 17 apr 1886
Un regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio del commercio e quello del Consiglio di Stato, stabilirà quali siano i requisiti d'ordine tecnico che le raffinerie dovranno presentare per essere ammesse alla restituzione del dazio, le dogane dalle quali potrà aver luogo l'importazione degli zuccheri destinati alla raffinazione e indicherà le norme per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge risguardanti la restituzione del dazio sugli zuccheri raffinati, destinati all'esportazione.
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