Art. 5

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 17 apr 1886
Un regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio del commercio e quello del Consiglio di Stato, stabilirà quali siano i requisiti d'ordine tecnico che le raffinerie dovranno presentare per essere ammesse alla restituzione del dazio, le dogane dalle quali potrà aver luogo l'importazione degli zuccheri destinati alla raffinazione e indicherà le norme per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge risguardanti la restituzione del dazio sugli zuccheri raffinati, destinati all'esportazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1886-04-02;3754#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo