Art. 2

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 17 apr 1886
È ammessa la restituzione del dazio sullo zucchero greggio importato, destinato all'esportazione, dopo essere stato raffinato. Le raffinerie le quali domanderanno di poter godere di questo benefizio, non potranno immettere nei loro opifizii zuccheri di ricchezza inferiore a 80 per cento, nè maggiore di 98 per cento; saranno soggette alla vigilanza permanente degli agenti di finanza e dovranno rimborsare le relative spese.
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