Art. 4
LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754
In vigore dal 17 apr 1886
Per la restituzione del dazio sugli zuccheri raffinati esportati, sarà tenuto calcolo della ricchezza media di tutto lo zucchero immesso nell'opificio, per la raffinazione, in ciascun semestre.
Giusta i risultamenti di questa media, sarà determinato l'ammontare del rimborso finale della tassa pagata sul greggio per lo zucchero raffinato esportato nel semestre. Al momento dell'esportazione per ogni quintale di zucchero raffinato sarà, provvisoriamente, rimborsata una somma corrispondente a lire 68 per ogni quintale di zucchero raffinato.
Agli effetti delle disposizioni della presente legge concernenti la restituzione del dazio, saranno considerati raffinati gli zuccheri, che, previo accertamento della purezza da parte degli agenti della finanza, saranno esportati in pani o saranno ridotti in polvere alla presenza degli agenti medesimi.
Gli zuccheri in pani saranno calcolati pel loro peso totale soltanto allora che siano assolutamente puri, duri e secchi.
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