Art. 8

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 28 feb 1888
È imposta una tassa sulla fabbricazione del glucosio di lire 10 al quintale, che sarà pagata direttamente dai fabbricanti in ragione della quantità del prodotto, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale. (1) (2)
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