Art. 16

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 17 apr 1886
È data facoltà al Ministro delle Finanze, udito il Consiglio di Stato, di estendere temporaneamente l'obbligo della bolla di circolazione per l'alcool di forza superiore a 75 gradi dell'alcoolometro ufficiale e in quantità superiore a un ettolitro viaggiante nell'interno del territorio, applicando le discipline generali del regolamento doganale per la circolazione nella zona doganale. Il Governo pubblicherà, entro due mesi dalla data della promulgazione della presente legge, un elenco dei comuni compresi nelle zone doganali di sorveglianza stabilite in forza delle vigenti leggi.
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