Art. 23
LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754
In vigore dal 17 apr 1886
I magazzinieri di vendita, gli spacciatori all'ingrosso, i rivenditori speciali e i rivenditori dovranno pagare all'Erario il maggior prezzo dei tabacchi, per le scorte che esistevano presso di loro il giorno in cui è entrata in vigore la nuova tariffa per effetto della legge 29 novembre 1885.
I magazzinieri di vendita e gli spacciatori all'ingrosso, saranno compensati a generi delle differenze che risulteranno nel valore dei sali; i rivenditori saranno rimborsati in danaro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1886-04-02;3754#art-23