Art. 23

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 17 apr 1886
I magazzinieri di vendita, gli spacciatori all'ingrosso, i rivenditori speciali e i rivenditori dovranno pagare all'Erario il maggior prezzo dei tabacchi, per le scorte che esistevano presso di loro il giorno in cui è entrata in vigore la nuova tariffa per effetto della legge 29 novembre 1885. I magazzinieri di vendita e gli spacciatori all'ingrosso, saranno compensati a generi delle differenze che risulteranno nel valore dei sali; i rivenditori saranno rimborsati in danaro.
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LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754 (Art. 23 Concernente la riduzione del prezzo del sale e relativi provvedimenti finanziari.) — Testo vigente | Portale Normativo