Art. 22

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 13 lug 1924
. Per le carni salate, il burro salato e i formaggi, prodotti nei luoghi dov'è in vigore la privativa del sale, e che si esportano all'estero, la restituzione della tassa sul sale si effettuerà nella misura indicata nella tabella Allegato E, che fa parte integrante della presente legge. È convalidato, pel tempo anteriore alla presente legge, il R. decreto 11 gennaio 1885, n. 2881 (Serie 3ª), che concesse pei formaggi di Tenda e dei luoghi limitrofi e per lo stracchino di Milano esportati all'estero, la restituzione della tassa sul sale nella misura seguente: Per ogni quintale di formaggio denominato: ( Gruyere . . . . . . . . . . . . . L. 2 20 di tenda < ( Castelmagno, bruss e fontina . . . » 1 20 stracchino di Milano . . . . . . . . . . . . . . . » 1 20 (5)
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LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754 (Art. 22 Concernente la riduzione del prezzo del sale e relativi provvedimenti finanziari.) — Testo vigente | Portale Normativo