Art. 22
LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754
In vigore dal 13 lug 1924
.
Per le carni salate, il burro salato e i formaggi, prodotti nei
luoghi dov'è in vigore la privativa del sale, e che si esportano
all'estero, la restituzione della tassa sul sale si effettuerà nella
misura indicata nella tabella Allegato E, che fa parte integrante
della presente legge.
È convalidato, pel tempo anteriore alla presente legge, il R.
decreto 11 gennaio 1885, n. 2881 (Serie 3ª), che concesse pei
formaggi di Tenda e dei luoghi limitrofi e per lo stracchino di
Milano esportati all'estero, la restituzione della tassa sul sale
nella misura seguente:
Per ogni quintale di formaggio denominato:
( Gruyere . . . . . . . . . . . . . L. 2 20
di tenda <
( Castelmagno, bruss e fontina . . . » 1 20
stracchino di Milano . . . . . . . . . . . . . . . » 1 20
(5)
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