Art. 14 · LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

Art. 14

LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

In vigore dal 17 apr 1886
A decorrere dal 26 febbraio 1886, la restituzione della tassa per gli spiriti esportati tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, e per quelli adoperati dalle industrie come materia prima, si farà nella misura e sulla base della tassa stabilita con la presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1886-04-02;3754#art-14