Art. 11
LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754
In vigore dal 17 apr 1886
All' della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (testo unico), è aggiunto il seguente inciso:
L'applicazione del misuratore potrà essere richiesta dagli stessi fabbricanti:
a) Per le distillerie a vapore;
b) Per le fabbriche fornite di lambicchi a fuoco diretto, ma della capacità complessiva non inferiore a ettolitri 50;
c) Per quelle che distillano vino con apparecchi a colonna quantunque a fuoco diretto.
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