Art. 26

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Nei primi quindici giorni di marzo dell'anno a cui si riferisce il bilancio, il Ministro delle Finanze dovrà presentare, pure già stampato, il bilancio definitivo di previsione colle rettifiche ed aggiunte delle spese relative ai servizi di ciascun Ministero, in relazione anche ai residui dell'esercizio dell'anno antecedente e col progetto riassuntivo di pareggio fra le entrate e le spese. Insieme al bilancio definitivo di previsione dovrà essere presentata, già stampata, la situazione del Tesoro condotta al termine dell'anno finanziario scaduto alla fine dell'antecedente mese di dicembre, cioè le risultanze di cassa e dei residui attivi e passivi della gestione dell'anno stesso.
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