Art. 24

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Sono materia del conto dell'anno finanziario le riscossioni ed i pagamenti che hanno effettivamente luogo entro l'anno. Perciò il termine dell'anno finanziario non potrà essere protratto oltre il 31 dicembre.
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LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026 (Art. 24 Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.) — Testo vigente | Portale Normativo