Art. 25
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 15 gen 1877
Nei primi quindici giorni di settembre di ogni anno il Ministro delle Finanze dovrà presentare al Parlamento, già stampato e con altrettanti progetti di legge, il bilancio dell'anno seguente, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun Ministero lo stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi.
Questi preventivi dovranno essere approvati per legge avanti il 1° gennaio
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