Art. 29

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle Leggi del bilancio di prima previsione e del definitivo.
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LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026 (Art. 29 Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.) — Testo vigente | Portale Normativo