Art. 31

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Dopo approvato il bilancio definitivo, qualunque spesa nuova non potrà essere autorizzata che per Legge speciale. Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove.
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LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026 (Art. 31 Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.) — Testo vigente | Portale Normativo