Art. 35
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Nei modi stabiliti dal Regolamento i Tesorieri dovranno mensilmente trasmettere al Direttore generale del Tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse, e gli Agenti di riscossione dovranno, nei termini e nei modi stabiliti anche dal Regolamento, trasmettere alle Amministrazioni da cui dipendono i conti debitamente giustificati delle riscossioni e dei versamenti effettuati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026#art-35