Art. 35 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 35

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Nei modi stabiliti dal Regolamento i Tesorieri dovranno mensilmente trasmettere al Direttore generale del Tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse, e gli Agenti di riscossione dovranno, nei termini e nei modi stabiliti anche dal Regolamento, trasmettere alle Amministrazioni da cui dipendono i conti debitamente giustificati delle riscossioni e dei versamenti effettuati.
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