Art. 40

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Prima che sia emesso da un Ministero un mandato di pagamento, sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto e sarà pure verificato che non sia violata alcuna Legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio, e, ne sia fatta la giusta imputazione al relativo capitolo, che deve sempre essere indicato nel mandato. Ogni mandato firmato dal Ministro o da chi sarà da lui designato. Dovrà pure essere firmato dal Capo della Ragioneria istituita presso ciascun Ministero, il quale apporrà il visto al mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti. Il mandato sarà trasmesso alla Corte dei conti, che lo registrerà e vi apporrà il suo visto, quando riconosca che per esso non sia violata alcuna Legge, che sia fatta giusta imputazione al capitolo del bilancio indicato nel mandato, e che la somma non ecceda i limiti di esso. Il mandato col visto della Corte dei conti passa al Direttore generale del Tesoro, che lo ammette a pagamento, compartendone gli ordini al Tesoriere, Cassiere o Percettore, che lo deve estinguere. La Direzione generale del Tesoro trasmetterà giornalmente alla Ragioneria generale una nota del complessivo montare dei mandati ammessi a pagamento per ciascun capitolo del bilancio d'ogni Ministero.
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LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026 (Art. 40 Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.) — Testo vigente | Portale Normativo